RICOSTRUZIONE DI CARRIERA

La ricostruzione di carriera si può chiedere solo dopo aver superato l’anno di prova, ovvero all’atto della conferma in ruolo.

Il diritto alla ricostruzione cade in prescrizione dopo dieci anni, a partire dal giorno in cui può essere richiesta, ovvero dopo la conferma in ruolo, ai sensi dell’art. 2946 del Codice civile.

I termini di prescrizioni scendono a 5 anni nel caso in cui si debbano percepire arretrati dovuti nel caso di una domanda tardiva.

La domanda di ricostruzione va presentata alla scuola di titolarità.

La legge n. 107/2015 ha introdotto delle novità relative a termini e modalità di presentazione della domanda che  deve essere presentata dal 1 settembre al 31 dicembre di ogni anno scolastico,

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