ISTITUTO COMPRENSIVO “ D. ALIGHIERI” RIPALIMOSANI
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Prot. n.5472- c/23
Ai Docenti, ai Collabortori scolastici
p.c.: al DSGA
OGGETTO: Vigilanza alunni, responsabilità ed obblighi del personale docente e ATA.
Per l’avvio delle lezioni del nuovo anno scolastico riporto alla vostra attenzione alcune indicazioni sul tema della vigilanza degli alunni e della responsabilità che grava sull’istituzione scolastica e in particolare sui singoli docenti e collaboratori scolastici.
Vi invito pertanto ad attenervi alle disposizioni seguenti e a predisporre e mettere in atto tutti gli interventi necessari sotto il profilo organizzativo, anche attraverso il coordinamento delle referenti di plesso. Vi esorto, anche, alla lettura del nostro Regolamento d’Istituto.
La responsabilità dei docenti
L’obbligo di vigilanza ha inizio con l’affidamento dello studente alla scuola e termina con la riconsegna alla famiglia o ad adulto responsabile (ad esempio nel caso di servizio di scuolabus). La responsabilità risulta tanto maggiore quanto minore è l’età dell’alunno.
La responsabilità per la cosiddetta culpa in vigilando deriva dalla presunzione che il danno sia l’effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone a lui affidate. Il docente può liberarsi da tale responsabilità solo se:
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risulta essere presente al momento dell’evento (è ovvio ma è opportuno comunque evidenziarlo);
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dimostra di non avere potuto evitare il fatto poiché lo stesso si è manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso.
Sull’insegnante grava pertanto una presunzione di responsabilità che può essere superata solo dimostrando di aver esercitato correttamente la funzione di sorveglianza sugli alunni.
L’obbligo di vigilanza si estende all’attività scolastica in genere (compresi l‘intervallo, le uscite didattiche, i viaggi di istruzione e ogni altra attività che si svolga nei locali scolastici o in quelli di pertinenza), quindi la responsabilità degli insegnanti non è limitata all’attività didattica in senso stretto, ma riguarda l’intero periodo in cui gli alunni si trovano sotto il loro controllo.
A questo proposito si vedano gli artt. 2043, 2048 e 2047 del Codice Civile e l’art. 61 della legge 11/07/1980.
E’ anche importante ricordare che, come più volte confermato in varie sedi giurisdizionali, l’obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, qualora si verificasse l’ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l’osservanza degli stessi, che pone il docente nella impossibilità del loro contemporaneo adempimento, il docente è chiamato a scegliere prioritariamente la vigilanza.
Entrata e uscita degli alunni dalla scuola
Ai sensi dell’art. 29, comma 5 del CCNL 29.11.2007 “per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi”.
E’ appena il caso di sottolineare l’assoluta necessità per i docenti di assicurare la massima puntualità e l’osservanza di quanto sopra.
Più in dettaglio, si impartiscono di seguito specifiche disposizioni relative ai diversi ordini di scuola:
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Scuola dell’Infanzia
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All’entrata gli alunni devono essere accompagnati dai genitori dentro la scuola. All’uscita possono essere ritirati dentro la scuola o al portone, ove sono accompagnati dalle insegnanti;
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i genitori impossibilitati all’accompagnamento e al ritiro dei propri figli compilano apposita delega scritta solo a persone che abbiano compiuto 18 anni d’età, utilizzando il modulo disponibile sul sito web dell’istituto;
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in situazione di emergenza si accetta la comunicazione telefonica del genitore che delega un suo sostituto per il ritiro del bambino. L’insegnante o il collaboratore scolastico ne verificherà l’identità attraverso il nominativo indicato dal genitore o sostituto, e la corrispondenza con la carta d’identità;
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le insegnanti, in caso di mancato ritiro occasionale dell’alunno cercheranno di contattare i genitori o la persona delegata per provvedere al ritiro; l’alunno viene trattenuto a scuola sotto la sorveglianza dell’insegnante che, se impossibilitato a permanere, lo affida al personale in servizio. Il collaboratore scolastico individuato è autorizzato a sospendere l’attività di pulizia dei locali per dare la priorità alla vigilanza dell’alunno e al reperimento delle figure parentali, fino all’arrivo dei genitori o della persona delegata; nel caso l’alunno non venga ritirato dopo almeno 30 minuti dall’orario di uscita, senza che sia stato possibile contattare i genitori, il personale in servizio contatterà l’Ufficio di Polizia Municipale e/o i Servizi Sociali Territoriali ai quali chiederà di rintracciare i genitori; come ultima soluzione il personale scolastico contatterà la Stazione locale dei Carabinieri;
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le insegnanti, in caso si ripeta il mancato ritiro dell’alunno (2 volte ravvicinate) entro 30 minuti dal termine delle lezioni, convocano i genitori per un colloquio esplicativo, informando anche il Dirigente scolastico;
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i collaboratori scolastici coadiuvano le insegnanti nel servizio di vigilanza durante l’ingresso/uscita degli alunni.
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Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I° grado
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gli alunni devono essere accompagnati e ritirati dai genitori al cancello o al portone della scuola;
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i genitori impossibilitati all’accompagnamento e al ritiro dei propri figli compilano apposita delega scritta solo a persone che abbiano compiuto 18 anni d’età, oppure richiedono l’uscita autonoma dell’alunno , utilizzando il modulo disponibile sul sito web dell’istituto;
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in situazione di emergenza si accetta la comunicazione telefonica del genitore che delega un suo sostituto per il ritiro dell’alunno. L’insegnante o il collaboratore scolastico ne verificherà l’identità attraverso il nominativo indicato dal genitore o sostituto, e la corrispondenza con la carta d’identità;
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i docenti sono autorizzati a consentire l’uscita autonoma dell’alunno solo se in possesso dell’apposita richiesta firmata dai genitori ;
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i docenti, in caso di mancato ritiro occasionale dell’alunno non autorizzato all’uscita autonoma cercheranno di contattare i genitori o la persona delegata per provvedere al ritiro; l’alunno viene trattenuto a scuola sotto la sorveglianza dell’insegnante che, se impossibilitato a permanere, lo affida al personale in servizio. Il collaboratore scolastico individuato è autorizzato a sospendere l’attività di pulizia dei locali per dare la priorità alla vigilanza dell’alunno e al reperimento delle figure parentali, fino all’arrivo dei genitori o della persona delegata; nel caso l’alunno non venga ritirato dopo 30 minuti dall’orario di uscita, senza che sia stato possibile contattare i genitori, il personale in servizio contatterà l’Ufficio di Polizia Municipale e/o i Servizi Sociali Territoriali ai quali chiederà di rintracciare i genitori; come ultima soluzione il personale scolastico contatterà la Stazione locale dei Carabinieri;
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i docenti, in caso si ripeta il mancato ritiro dell’alunno non autorizzato all’uscita autonoma (2 volte ravvicinate) entro 30 minuti dal termine delle lezioni, convocano i genitori per un colloquio esplicativo, informando anche il Dirigente scolastico;
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i collaboratori scolastici coadiuvano i docenti nel servizio di vigilanza durante l’ingresso/uscita degli alunni.
Vigilanza durante gli intervalli
Anche in considerazione della fascia di età degli alunni dell’Istituto, durante l’intervallo è del tutto prevedibile una certa esuberanza. Secondo la giurisprudenza in materia, tale contesto richiede pertanto una ancora maggiore attenzione nella sorveglianza.
Per prevenire possibili incidenti e per evitare eventuali attribuzioni di responsabilità, la vigilanza deve essere attiva e non potrà limitarsi alla mera presenza, ovvero:
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la dislocazione dei docenti deve essere diffusa a tutta l’area interessata, prestando la massima attenzione. Potranno essere emanate disposizioni specifiche per singoli plessi/sedi;
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volendo evitare modalità eccessivamente restrittive (ad esempio tenendo gli alunni nelle rispettive classi), è indispensabile che i docenti in servizio nella sede durante l’intervallo collaborino tra loro in realizzando una vigilanza collettiva. Questo vale, in generale, anche durante tutte le attività non di aula previste dal POF;
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devono essere fermamente rimproverati, all’occorrenza sanzionati, ma soprattutto possibilmente prevenuti tutti gli atteggiamenti e i comportamenti da parte degli alunni che, anche involontariamente, possano facilitare il verificarsi di incidenti, oltre alla possibilità di arrecare danni alle strutture ed agli arredi.
Uscita degli alunni dalla classe
I docenti concedono agli alunni l’uscita dalla classe al di fuori dell’orario dell’intervallo solo in caso di assoluta necessità e sempre uno alla volta, controllandone il rientro e, ove necessario per l’età o comunque ove possibile, affidandone la custodia ai collaboratori scolastici. Dal punto di vista della responsabilità, nel caso di momentaneo allontanamento dalla classe il docente dovrà comunque verificare che l’attività svolta dagli alunni, anche in relazione all’età ed alla maturità dei singoli, sia tale da non comportare alcun pericolo.
In relazione al profilo di responsabilità per mancata vigilanza, ma anche in considerazione degli aspetti pedagogici, dovrà essere evitato l’allontanamento temporaneo degli alunni dalla classe per motivi disciplinari. Allo stesso modo si invitano i docenti a non fare uscire dall’aula gli alunni per incombenze legate all’attività didattica (come per esempio fotocopie, reperimento di materiale). Per queste necessità i docenti si rivolgeranno al personale ausiliario.
Cambio dell’ora
Il cambio dell’ora deve avvenire nel modo più rapido possibile. Alla luce delle considerazioni iniziali, è evidente la necessità di evitare di lasciare la classe senza la presenza di un insegnante. Eventualmente, il docente uscente si rivolgerà al collaboratore scolastico. Inoltre, sia per avere sempre chiara la composizione della classe al momento dell’ingresso che per evitare confusione nei corridoi, l’insegnante uscente non autorizzerà alcun alunno ad allontanarsi dall’aula durante il cambio dell’ora, in attesa del docente dell’ora successiva.
I docenti che entrano in servizio a partire dalla 2^ ora in poi, o al turno pomeridiano, o che hanno avuto un’ora libera, sono tenuti a farsi trovare già davanti all’aula interessata al suono della campanella, per consentire un rapido cambio.
Viaggi di istruzione e uscite didattiche
Si sottolinea che la vigilanza sugli alunni va esercitata 24 ore su 24. I docenti sono pertanto responsabili del comportamento degli alunni. In particolare, si ricorda che gli alunni, nel corso dell’intero viaggio o uscita, non possono essere mai lasciati liberi di muoversi autonomamente in assenza dei docenti accompagnatori.
I docenti devono prestare adeguata cura al momento della effettiva fruizione di vettori e di strutture alberghiere, per evitare che gli alunni siano sottoposti a rischi e pericoli per la loro incolumità.
In caso di soggiorno presso strutture alberghiere è necessario che i docenti accedano preventivamente alle camere per rilevare i rischi potenziali derivanti dall’accesso ad aree a rischio (terrazze, balconi, solai, apertura verso l’esterno, ecc.) e, conseguentemente, adottare ogni idoneo provvedimento, quali:
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la richiesta di immediata sostituzione della medesima con altra priva di pericolosità, ovvero, anche in relazione all’età degli alunni ospitati, impartire adeguate indicazioni a non adottare specifiche condotte pericolose;
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tramite l’organizzatore, la ricerca di altra struttura alberghiera adeguata;
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in caso estremo, il rientro anticipato.
Scuolabus
La sentenza della Corte di Cassazione n. 17574/2010 ha ribadito che la responsabilità del personale scolastico si estende alle modalità organizzative relative allo svolgimento in sicurezza delle operazioni di discesa e salita dallo scuolabus.
Pertanto, relativamente a tale servizio, gestito dall’Ente locale competente, i docenti e i collaboratori scolastici avranno cura di:
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verificare che le operazioni di discesa/salita dai/sui mezzi avvengano in modo ordinato;
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prelevare gli alunni direttamente alla discesa dai mezzi e, al momento dell’uscita da scuola, consegnarli all’autista o all’eventuale accompagnatore presente sul bus. Sono da evitare “zone grigie” nelle quali non risulti chiaro a chi è attribuita la responsabilità sulla vigilanza. Gli alunni devono sempre passare direttamente dalla responsabilità di un adulto (genitore, autista, accompagnatore) a quella del personale scolastico (docente, collaboratore scolastico) e viceversa.
Particolare attenzione sarà rivolta all’assistenza degli alunni disabili.
Assenza improvvisa dei docenti
In caso di allontanamento dell’insegnante dalla classe/sezione per causa di forza maggiore, il medesimo docente richiederà immediatamente l’intervento di un collaboratore scolastico.
In caso di assenza improvvisa del docente e/o eventuale ritardo del supplente, con il determinarsi quindi di una situazione di rischio a carico degli alunni per mancata vigilanza, questa verrà assunta dal collaboratore scolastico per il tempo strettamente necessario. Qualora l’assenza del docente si prolunghi, la vigilanza dovrà comunque essere garantita anche, ove non sia possibile ricorrere ad altra modalità di sostituzione, mediante la ripartizione degli alunni in altre classi/sezioni.
Al riguardo si rispetterà la seguente procedura:
Fino alla eventuale nomina del supplente la sostituzione sarà effettuata secondo i seguenti criteri:
1. Utilizzo di docenti tenuti al completamento dell’orario (ore a disposizione);
2. Ore di permesso da recuperare;
3. Ore di recupero per la flessibilità;
4. Ore di compresenza (anche in presenza di progetti);
5. Docente di sostegno, solo se della stessa classe e ad eccezione delle situazioni di gravità;
6. Ore eccedenti effettuate da docenti della stessa classe/sezione;
7. Ore eccedenti effettuate da docenti di altre classi/sezioni;
8. Suddivisione della classe/sezione.”
La referente di plesso o, in sua assenza, il docente presente con maggiore anzianità di servizio, provvede per la corretta esecuzione delle disposizioni sopra riportate.
Collaboratori scolastici
Nella presente circolare sono più volte menzionati i collaboratori scolastici. Si ricorda che il dovere di vigilanza, compito che fa capo in via principale al personale docente, rientra anche tra gli obblighi di servizio del personale ATA (si veda in particolare, l’art. 47 , comma 1, lettera a del CCNL 29/11/07 – Tab. A). Il CCNL del comparto scuola individua infatti per i collaboratori scolastici mansioni di accoglienza e sorveglianza intesa come “controllo assiduo e diretto a scopo cautelare”, degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante l’intervallo, inclusi, come già accennato, i casi nei quali lo scuolabus giunge in anticipo rispetto all’orario di inizio delle lezioni o in ritardo rispetto al termine.
Ingresso di estranei negli edifici scolastici
L’ingresso negli edifici scolastici, durante le ore di lezione, non è permesso agli estranei privi di autorizzazione del Dirigente scolastico o del referente di plesso, inclusi i genitori degli alunni, i quali (inclusi i delegati) sono invece autorizzati ad accedere:
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durante le ore di ricevimento dei docenti o su appuntamento con i medesimi o con il Dirigente e collaboratori;
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in caso di necessità di ritiro anticipato dell’alunno;
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limitatamente alla sede centrale, durante le ore di apertura al pubblico della segreteria.
Tutte le altre persone (fornitori, tecnici, rappresentanti librari, visitatori a vario titolo) dovranno essere identificate e autorizzate esplicitamente.
Per gli esperti esterni e i volontari sono disponibili sul sito web i moduli per le autorizzazioni.
In caso di dubbio, i collaboratori scolastici sono tenuti a non consentire l’ingresso e a richiedere istruzioni al Dirigente scolastico o alla referente di plesso.
I collaboratori scolastici devono anche verificare che i portoni e i cancelli di ingresso rimangano sempre rigorosamente chiusi e non apribili dall’esterno, durante le ore di lezione, con particolare attenzione e maggiore vigilanza durante l’intervallo.
Infine, si ricorda che nessun estraneo può portare, lasciare, affiggere, distribuire, o prelevare alcunché se non dietro autorizzazione specifica del Dirigente scolastico.
Sono sicura che tali indicazioni saranno rispettate e vi ringrazio della collaborazione-
Il Dirigente scolastico
Marina Crema
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93